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Togliere i propri dati da liste commerciali e telemarketing

A cura del team Remove Me · Pubblicato il 30 ottobre 2026 · 18 min di lettura

In breve

Per i numeri di telefono fissi e mobili esiste il Registro pubblico delle opposizioni, gratuito, che annulla i consensi al telemarketing già rilasciati. Per il marketing diretto si può inoltre esercitare il diritto di opposizione senza motivarlo. Se le chiamate continuano, si può scrivere al titolare e poi segnalare o presentare reclamo al Garante.

Telefonate commerciali che arrivano a ogni ora, messaggi promozionali mai richiesti, pubblicità cartacea nella cassetta della posta: dietro questi contatti ci sono liste di nominativi, di numeri e di indirizzi. Questa guida spiega cosa dicono le fonti pubbliche italiane su come uscirne: il Garante per la protezione dei dati personali e il Registro pubblico delle opposizioni. Una precisazione importante fin dall'inizio: le pagine consultate non parlano di data broker e non descrivono una procedura di rimozione specifica per questo tipo di aziende. Parlano di telemarketing, di liste di contatti, di diritto di opposizione. È di questo che ci occupiamo, senza aggiungere altro.

Cosa fare per prima cosa

L'ordine che emerge dalle fonti è il seguente.

  1. Iscrivere i propri numeri al Registro pubblico delle opposizioni, il servizio gratuito che blocca l'uso dei numeri per telemarketing e annulla i consensi pubblicitari già rilasciati, con le eccezioni descritte più avanti.
  2. Aspettare i tempi indicati perché l'iscrizione abbia effetto: le richieste sono gestite entro un giorno lavorativo, ma l'efficacia diventa effettiva entro 15 giorni.
  3. Se le chiamate continuano, rivolgersi direttamente a chi le fa fare, cioè al titolare del trattamento, per verificare se è stato acquisito un consenso al marketing e per opporsi alle ulteriori telefonate.
  4. Se anche questo non basta, presentare una segnalazione al Garante tramite il servizio dedicato, oppure un reclamo.

Le sezioni che seguono illustrano ciascuna di queste tappe.

Le nuove regole del telemarketing

Il Garante spiega che è divenuto operativo il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 2022, n. 26. È il regolamento che riguarda l'istituzione e il funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5. La pagina del Garante ha finalità informative ed è aggiornata in base all'evoluzione normativa.

La novità principale è l'estensione del Registro pubblico delle opposizioni (RPO). In origine era riservato alle sole utenze presenti negli elenchi telefonici pubblici. Oggi è stato esteso a tutti i numeri nazionali riservati, inclusi i cellulari, e si possono iscrivere tutti i numeri per cui non si intende ricevere proposte di telemarketing.

Il Registro è un servizio istituzionale completamente gratuito per il cittadino. Il titolare è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ne ha affidato la realizzazione, la gestione e la manutenzione alla Fondazione Ugo Bordoni. Il Garante ha funzioni di vigilanza sul Registro, ai sensi dell'articolo 130, comma 3-quater, del Codice privacy: chi gestisce il Registro deve assicurare al Garante l'accesso per i controlli, le verifiche o le ispezioni necessari.

Che cosa fa il Registro pubblico delle opposizioni

Chi può iscriversi

Possono iscriversi tutti i cittadini intestatari di un contratto telefonico, detti anche contraenti telefonici. L'intestatario può iscrivere tutti i propri numeri di telefono, fissi e mobili, sia quelli presenti negli elenchi telefonici pubblici sia quelli riservati. In questo modo blocca l'uso del proprio numero per finalità pubblicitarie da parte degli operatori di telemarketing.

Che cosa impedisce

Secondo il Garante, l'iscrizione impedisce agli operatori il trattamento dei dati personali degli utenti per fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, comunicazione commerciale o ricerche di mercato. Il sito del Registro precisa che questo vale per le comunicazioni fatte tramite telefono o posta cartacea.

I consensi già rilasciati

L'iscrizione annulla i consensi al telemarketing e alla cessione a terzi dei dati personali rilasciati in precedenza per finalità promozionali. Gli esempi indicati sono le campagne promozionali, l'attivazione di tessere per la raccolta punti (fidelity card), l'adesione a scontistica e ad altri strumenti di fidelizzazione della clientela. La revoca dei consensi ha efficacia sia sulle chiamate con operatore umano sia su quelle automatizzate, dette robocall.

Le chiamate che si possono ancora ricevere

L'iscrizione non azzera ogni contatto. Dopo l'iscrizione si possono ricevere solo:

  • chiamate autorizzate nell'ambito di contratti attivi o cessati da non più di 30 giorni, per esempio del settore telefonico ed energetico;
  • chiamate per cui è stato rilasciato uno specifico consenso successivamente alla data di iscrizione.

Il sito del Registro aggiunge che restano validi i consensi ai soggetti con cui si ha un contratto di carattere continuativo, come i gestori delle utenze, e quelli che si autorizzeranno dopo l'iscrizione.

Una durata senza scadenza

L'iscrizione è gratuita e a tempo indeterminato. Non ha scadenza e non va aggiornata, a meno che, dopo l'iscrizione, siano stati rilasciati nuovi consensi al telemarketing che si desidera annullare. In quel caso si usa la funzione di rinnovo, descritta più avanti.

La pubblicità cartacea

Si può iscrivere al Registro anche l'indirizzo postale associato al numero di telefono presente negli elenchi telefonici pubblici. Così non si riceve la pubblicità cartacea dagli operatori di marketing che usano per i contatti gli elenchi telefonici pubblici. Per l'iscrizione dell'indirizzo postale si seguono le stesse istruzioni previste per i numeri di telefono. Il Registro precisa che l'opposizione riguarda la pubblicità cartacea nel caso l'indirizzo sia presente negli elenchi telefonici pubblici: le fonti non estendono questa possibilità ad altri indirizzi.

Come iscriversi al Registro

Il sito del Registro indica tre modalità per iscrivere uno o più numeri: web, telefono ed e-mail.

Iscrizione dal web

  1. Accedere alla funzione Iscriviti, selezionando l'eventuale metodo di identificazione.
  2. Inserire fino a cinque numeri di telefono.
  3. Dimostrare la disponibilità delle utenze indicate chiamando dalle stesse l'apposito numero del Registro, che viene mostrato nel modulo elettronico.
  4. Esprimere il diritto di opposizione.

Iscrizione per telefono

Si chiama dal numero che si intende iscrivere. Il numero verde indicato è 800 957 766 per le utenze fisse, mentre per i cellulari è 06 42986411. Si seguono le istruzioni del risponditore automatico per esprimere il diritto di opposizione. In caso di difficoltà, la chiamata viene inoltrata a un operatore umano.

Iscrizione per e-mail

  1. Compilare il modulo di iscrizione del Registro con i dati richiesti, inserendo fino a cinque numeri di telefono.
  2. Salvare il modulo senza modificarne il formato.
  3. Inviare il modulo compilato all'indirizzo iscrizione@registrodelleopposizioni.it.
  4. Dimostrare la disponibilità delle utenze chiamando dalle stesse l'apposito numero, che viene comunicato per e-mail.

Gestire l'iscrizione: rinnovo, revoca selettiva, cancellazione

Una volta iscritti uno o più numeri, l'iscrizione si gestisce con le stesse tre modalità, web, telefono ed e-mail. Il sito indica quattro funzioni complessive: iscrizione, rinnovo, revoca selettiva e cancellazione.

Come si accede alla gestione

Dal web si usa la funzione Gestisci iscrizione. Servono il numero di telefono per cui si vuole operare e il Codice Registro, assegnato al momento dell'iscrizione. Per telefono si chiama dal numero interessato lo stesso numero verde o il numero per cellulari visti sopra e si seguono le istruzioni del risponditore. Per e-mail si compila il modulo di rinnovo o quello di cancellazione, con il numero e il Codice Registro, e lo si invia allo stesso indirizzo dell'iscrizione. La revoca selettiva, secondo il sito, è disponibile solo tramite web e telefono.

Le tre funzioni di gestione

  • Rinnovo. Aggiorna l'iscrizione e annulla gli eventuali consensi al telemarketing rilasciati tra la data della prima iscrizione e quella del rinnovo. Se dopo l'iscrizione non sono stati dati nuovi consensi, il rinnovo non serve, perché l'iscrizione non ha scadenza.
  • Revoca selettiva. Permette di revocare l'opposizione nei confronti di specifici operatori registrati ai servizi del Registro da cui si intende ricevere chiamate promozionali.
  • Cancellazione. Elimina l'iscrizione del numero dal Registro e rimuove così il diritto di opposizione al telemarketing.

Tempi di gestione

Tutte le richieste sono gestite entro un giorno lavorativo, ma la loro efficacia diventa effettiva entro 15 giorni.

Le iscrizioni automatiche

Il sito spiega anche che, al momento dell'avvio del nuovo Registro, sono stati iscritti automaticamente i numeri già presenti nel Registro riservato alle utenze degli elenchi telefonici pubblici e tutte le utenze fisse non presenti negli elenchi, dette riservate. Poiché non c'è stata una richiesta esplicita del cittadino, in questi casi restano validi i consensi pregressi. L'utente può annullarli con la funzione di rinnovo. La pagina usa in parte un linguaggio legato alla fase di avvio, quindi conviene considerarla con questa cautela.

Se le chiamate continuano dopo l'iscrizione

Le verifiche indicate dal Registro

Se si è iscritti e si continua a ricevere pubblicità indesiderata per telefono o per posta cartacea, il sito del Registro invita a controllare diversi punti prima di concludere che ci sia una violazione:

  • che l'iscrizione sia avvenuta con successo. Il modo più immediato è chiamare dal numero interessato il numero verde 800 957 766 dal fisso o il numero 06 42986411 dal cellulare;
  • che siano trascorsi 15 giorni dall'opposizione telefonica o 30 giorni dall'opposizione postale: sono i periodi massimi consentiti dalla legge entro cui gli operatori devono aggiornare le proprie liste;
  • che le chiamate non provengano da aziende con cui si hanno contratti continuativi attivi o cessati da non più di 30 giorni, perché per la legge questi consensi restano validi, salvo il diritto di revoca verso i singoli soggetti;
  • che non sia stato dato, dopo la prima iscrizione o il rinnovo, uno specifico consenso al trattamento del numero di telefono per finalità di marketing a soggetti terzi da cui si ricevono le chiamate;
  • che, per la posta cartacea, non sia stato dato specifico consenso al trattamento dell'indirizzo postale presente negli elenchi per finalità di marketing a soggetti terzi;
  • che le chiamate non provengano da operatori registrati ai servizi del Registro per la verifica delle proprie liste, il cui elenco è nella sezione Operatori aderenti del sito;
  • che non provengano da call center iscritti al Registro degli operatori di comunicazione (ROC), tenuto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
  • che le chiamate siano effettuate con numeri in chiaro, cioè visibili sul display e richiamabili, oppure con i codici e prefissi stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, 0843 e 0844.

L'elenco serve a escludere le situazioni in cui la chiamata è lecita. Se nessuna di queste ipotesi spiega la chiamata, passano in primo piano i rimedi descritti nelle sezioni successive.

Rivolgersi a chi ha fatto la chiamata

Il Garante indica che, se si ricevono ancora comunicazioni promozionali nonostante l'iscrizione, ci si può rivolgere direttamente al titolare del trattamento, riconducibile nella maggior parte dei casi all'operatore economico nel cui interesse è stato effettuato il contatto. Se è noto, ci si può rivolgere anche al responsabile del trattamento, cioè il call center, il partner commerciale, l'agente o il fornitore di servizi. I recapiti sono quelli generalmente indicati sui rispettivi siti internet.

Lo scopo è doppio: verificare se sia stato acquisito un eventuale consenso al marketing e opporsi all'ulteriore ricezione di telefonate indesiderate per finalità promozionali.

Opporsi al marketing diretto e chiedere la cancellazione

Il diritto di opposizione

La scheda del Garante sui diritti spiega che ci si può opporre al trattamento dei propri dati personali in due modi: per motivi connessi alla situazione particolare dell'interessato, da specificare nella richiesta, oppure, senza necessità di motivare l'opposizione, quando i dati sono trattati per finalità di marketing diretto. Per chi riceve telefonate o messaggi promozionali è questa seconda ipotesi a contare: non occorre giustificare la scelta.

La cancellazione dei dati

Tra i diritti degli articoli da 15 a 22 del Regolamento c'è anche la cancellazione. La scheda del Garante la prevede, tra l'altro, quando l'interessato revoca il consenso o si oppone al trattamento, e quando i dati non sono più necessari per le finalità per cui erano stati raccolti. Il Garante precisa che la cancellazione è possibile se non vi sono altri trattamenti per i quali i dati sono considerati necessari.

Come si presenta la richiesta

L'interessato presenta un'istanza al titolare senza particolari formalità, per esempio con lettera raccomandata, fax o posta elettronica. Sul sito del Garante è disponibile anche un modulo. L'istanza può riguardare specifici dati, categorie di dati, un particolare trattamento oppure tutti i dati che riguardano l'interessato.

I tempi della risposta

Il titolare deve rispondere senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro un mese dal ricevimento. Il termine può essere prorogato di due mesi se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. In quel caso il titolare deve comunque comunicarlo all'interessato entro un mese.

Chiedere da dove provengono i dati

Il diritto di accesso, descritto dalla stessa scheda, permette di chiedere se è in corso un trattamento dei propri dati e, se lo è, di ottenere una copia dei dati e le informazioni sulle finalità, sulle categorie di dati, sui destinatari, sul periodo di conservazione e sull'origine dei dati. Per chi non sa come un'azienda abbia ottenuto il proprio numero, la richiesta di origine dei dati è la voce che interessa.

Segnalare e fare reclamo

La segnalazione sulle telefonate indesiderate

Se le chiamate promozionali continuano da parte dello stesso titolare nonostante la richiesta di opposizione, l'interessato può presentare una segnalazione al Garante tramite il servizio telematico messo a disposizione sul sito dell'Autorità. Il Garante avverte che, dato il numero elevatissimo di istanze e le risorse disponibili, le segnalazioni, ciascuna oggetto di disamina, potranno non essere tutte trattate individualmente, ma consentiranno comunque all'Autorità di adempiere ai propri compiti istituzionali di controllo.

Il sito del Registro rimanda a un modulo elettronico per la segnalazione di chiamate di telemarketing indesiderate e a un modulo per richiedere la revoca del consenso al trattamento dei dati personali a soggetti terzi.

Altre strade indicate dal Registro

Chi ritiene di ricevere in modo illegittimo telefonate pubblicitarie o posta cartacea indesiderata può, secondo il sito del Registro:

  • segnalare il mancato rispetto dei diritti acquisiti con l'iscrizione al Garante, tramite apposito modulo elettronico, oppure sporgere denuncia all'autorità giudiziaria;
  • segnalare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la violazione delle norme sull'iscrizione dei call center al ROC e sui numeri utilizzati, che devono essere in chiaro e richiamabili oppure preceduti dai prefissi 0843 o 0844.

Il reclamo al Garante

Se il titolare non risponde nei tempi o la risposta non è soddisfacente, l'interessato può rivolgersi all'autorità giudiziaria o al Garante. Per il Garante la strada è il reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento. È un atto circostanziato con cui si rappresenta una violazione della disciplina sulla protezione dei dati personali e si chiede una verifica dell'Autorità. La presentazione è gratuita.

Il modello pubblicato dal Garante indica gli elementi necessari: la dichiarazione che l'Italia è lo Stato in cui l'interessato risiede abitualmente, lavora o in cui si è verificata la presunta violazione, gli estremi del titolare del trattamento, quelli del responsabile se conosciuto, una descrizione dettagliata dei fatti comprese le richieste già rivolte al titolare, le disposizioni che si ritengono violate e le misure richieste. Il reclamo può essere inviato con posta elettronica certificata, con raccomandata A/R oppure consegnato a mano presso gli uffici del Garante, a Roma. Va sottoscritto con firma autenticata, digitale o autografa, e in questo ultimo caso con copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La segnalazione generale

Accanto al reclamo, ai sensi dell'articolo 144 del Codice, chiunque può rivolgere al Garante una segnalazione, senza particolari vincoli di forma. L'importante è fornire gli elementi utili a valutare l'illegittimità del trattamento. Anche questa è gratuita. Per il telemarketing, il Garante indica una procedura telematica apposita.

Le sanzioni previste

Secondo il Garante e il sito del Registro, la violazione del diritto di opposizione, cioè la mancata osservanza del Registro da parte degli operatori, è sanzionata ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento con sanzioni amministrative pecuniarie che possono arrivare fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

Come interviene il Garante sulle liste di contatti

Le fonti includono due esempi di interventi del Garante che aiutano a capire da dove possono arrivare i contatti indesiderati.

Liste non verificate: la newsletter del 31 gennaio 2022

Nella newsletter n. 486 il Garante dà conto di una decisione con cui ha sanzionato due società per l'invio di milioni di SMS pubblicitari. L'Autorità era intervenuta su richiesta di due reclamanti che lamentavano la ricezione continua di messaggi indesiderati. Entrambi avevano provato a contattare la società che inviava i messaggi o quella che offriva le promozioni, chiedendo di non essere più disturbati, ma senza successo e senza ottenere risposte soddisfacenti su dove fossero stati acquisiti i loro dati.

Dall'istruttoria è emerso che la società committente aveva incaricato un'azienda di marketing di inviare gli SMS. Questa si era avvalsa di altri fornitori, che a loro volta avevano acquisito le banche dati da terzi. In questa successione di passaggi, descritta dal Garante come un modello a scatole cinesi, i dati provenivano da liste non verificate, con evidenti profili di illiceità, costituite da soggetti esteri con informazioni in parte derivanti da registrazioni a portali informativi o da concorsi online. Due list editor avevano dichiarato la propria sede in Florida e in Svizzera senza nominare un rappresentante in Italia, in violazione del GDPR.

Le sanzioni sono state le seguenti:

  • 400.000 euro alla società committente, in quanto titolare del trattamento, per non aver mai verificato che l'azienda incaricata eseguisse correttamente le istruzioni del contratto;
  • 200.000 euro alla società di marketing, fornitore del servizio, a cui è stato anche vietato l'uso di dati provenienti da fonti che non rispettino i requisiti minimi di legittimità;
  • 90.000,00 euro a una terza società, coinvolta nell'istruttoria, per non aver mai dato riscontro alle richieste del Garante.

Il Garante ha ricordato che chi commissiona una campagna promozionale deve sempre verificare che le società incaricate operino correttamente e non usino illecitamente i dati di consumatori che non desiderano essere disturbati. Ha aggiunto che l'uso di dati raccolti lecitamente e aggiornati, oltre a evitare derive come phishing e truffe, tutela gli operatori virtuosi e rafforza la fiducia degli interessati. Le sanzioni sono state calcolate sulla base di vari parametri, tra cui il fatturato, il grado di collaborazione e la gravità delle violazioni.

Banche dati confiscate: il comunicato del 6 giugno 2023

Il secondo documento è un comunicato del Garante sulla prima occasione in cui sono state confiscate banche dati di call center. L'operazione è stata condotta dal Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza. Quattro società sono state sanzionate con importi da 200.000 a 800.000 euro e due di esse sono state colpite dalla confisca della base di dati usata per le attività illecite.

Secondo il Garante, due società veronesi, acquisendo liste prodotte illegalmente, contattavano decine di migliaia di persone che non avevano mai rilasciato il necessario consenso al trattamento dei dati a fini di marketing, proponendo offerte di compagnie energetiche. I contratti venivano poi passati a due società toscane per l'inserimento nel database delle compagnie, senza alcun formale incarico e con un sistema fittizio di distribuzione delle responsabilità in materia di privacy. Il Garante parla di un sottobosco che alimenta l'espansione del telemarketing illegale e indica anche un insufficiente controllo da parte delle grandi aziende committenti.

Il comunicato reca una nota: il giudizio di impugnazione di una delle società si è concluso con una sentenza della Corte di Cassazione favorevole al Garante, pubblicata il 26 dicembre 2025.

Nessuno dei due documenti spiega come un singolo cittadino possa sapere se i propri dati si trovino in una di queste liste. Mostrano come funziona la filiera e quali conseguenze hanno le violazioni per le aziende.

Che cosa le fonti non precisano

Questa guida ha un perimetro dichiarato dalle fonti, e alcune domande restano senza risposta.

  • Le pagine consultate non descrivono i data broker come categoria e non indicano alcun data broker né alcuna procedura di rimozione specifica per questo tipo di aziende.
  • Il Registro riguarda il telemarketing telefonico e la pubblicità cartacea legata agli elenchi telefonici pubblici. Le fonti non dicono che blocchi altri canali, come la posta elettronica.
  • Il Garante non indica un tempo entro cui tratterà le segnalazioni, e avverte che non tutte saranno trattate individualmente.
  • Le fonti non dicono come ottenere l'elenco dei soggetti che hanno acquisito i propri dati, oltre al diritto di accesso e alla richiesta di origine dei dati rivolta al titolare.

Per quanto riguarda Remove Me, il servizio offre un'analisi gratuita, senza account: la persona inserisce i propri dati e Remove Me cerca i risultati web visibili pubblicamente, le data breach pubbliche note (tramite Have I Been Pwned) e un registro di data broker, poi mostra un report sbloccato con un codice a 6 cifre inviato per e-mail. Remove Me non invia ancora richieste di cancellazione per conto delle persone.

Domande frequenti

Il Registro pubblico delle opposizioni è gratuito?
Sì. Il Garante lo definisce un servizio istituzionale completamente gratuito per il cittadino. Ne è titolare il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ne ha affidato la realizzazione, la gestione e la manutenzione alla Fondazione Ugo Bordoni.
Posso iscrivere anche il numero di cellulare?
Sì. Il Registro è stato esteso a tutti i numeri nazionali riservati, inclusi i cellulari. L'intestatario può iscrivere tutti i propri numeri fissi e mobili, presenti o meno negli elenchi telefonici pubblici.
Dopo l'iscrizione posso ricevere ancora chiamate commerciali?
Solo in due casi indicati dalle fonti: chiamate autorizzate nell'ambito di contratti attivi o cessati da non più di 30 giorni, per esempio del settore telefonico ed energetico, e chiamate per cui si è rilasciato uno specifico consenso dopo la data di iscrizione.
Quanto tempo serve perché l'iscrizione abbia effetto?
Il Registro gestisce le richieste entro un giorno lavorativo, ma la loro efficacia diventa effettiva entro 15 giorni. Per la pubblicità cartacea gli operatori hanno al massimo 30 giorni per aggiornare le proprie liste.
Come ci si oppone al marketing diretto?
Secondo il Garante ci si può opporre al trattamento dei dati per finalità di marketing diretto senza dover motivare l'opposizione. La richiesta si presenta al titolare, senza particolari formalità, e il titolare deve rispondere entro un mese, prorogabile di due mesi in caso di complessità.
Cosa fare se le chiamate continuano nonostante la richiesta?
Si può presentare una segnalazione al Garante tramite il servizio telematico dedicato alle telefonate indesiderate. Il Garante avverte che, dato l'altissimo numero di istanze, non tutte potranno essere trattate individualmente, ma tutte consentono all'Autorità di svolgere i controlli.
Remove Me può chiedere la rimozione dei dati al posto mio?
Non ancora. Remove Me offre per ora un'analisi gratuita, senza account, che mostra ciò che è visibile su di te online. L'invio di richieste di cancellazione per conto delle persone non è disponibile.

Fonti

Il nostro metodo editoriale

Questo articolo è scritto dal team Remove Me a partire dalle fonti ufficiali citate qui sopra. Lo aggiorniamo quando queste fonti cambiano. Ha scopo informativo e non costituisce una consulenza legale personalizzata.

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